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Fondazione
Guido Berlucchi |
STATUTO
Articolo 1) DENOMINAZIONE
1.1
E’ costituita per volontà del Signor Guido Berlucchi una Fondazione
denominata
“FONDAZIONE GUIDO BERLUCCHI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI
UTILITA' SOCIALE (ONLUS)", denominazione assunta a tutti gli effetti ai sensi
dell'art. 10 e
seguenti del D.LGS 4/12/1997 n.460.
Articolo 2) SEDE
2.2
La Fondazione ha sede in Borgonato di Cortefranca (BS) Via Cavour, n.4, e potrà
operare esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia nei
luoghi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 3)
SCOPO
3.1
La Fondazione non ha finalità di lucro.
3.2
Essa nell'ambito di un programma di progresso e solidarietà sociale, ha per scopo la
promozione di studi di elevato impegno e rilievo, della ricerca
scientifica e la didattica relative a
patologie d’ordine neoplastico e
complementari,
da effettuarsi in Istituti, Enti od Organismi, pubblici o privati, italiani
o stranieri, di
alta qualificazione scientifica e provato rigore metodologico.
3.3 La Fondazione
potrà
inoltre promuovere e finanziare la raccolta e l’elaborazione dei dati
clinici e
sperimentali inerenti dette patologie oncologiche con speciale attenzione alle possibilità
di terapie, di
prevenzione ed agli studi di immunologie. A tal fine nell’ambito
indicato
potrà anche:
favorire, incrementare, finanziare, istituire corsi
di aggiornamento, organizzare
convegni, parteciparvi, sia
in Italia che all’estero;
promuovere attività e programmi per sostenere
l’attività di Istituti od Enti che agiscono
nel campo degli
studi e delle ricerche d’ordine neoplastico e complementari; istituire, promuovere e sovvenzionare borse di
studio
e di ricerca scientifica e premi per
lavori scientifici nel campo di tale attività, da assegnare a persone
meritevoli, tenuto
conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli accademici posseduti,
titoli scientifici
acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica.
Tali borse di studio saranno rese note attraverso bandi cui verrà data
la pubblicità tenuta
più opportuna.
3.4 La Fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali
suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel
rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal D.LGS. 460/97 e da ogni
altra disposizione di legge al riguardo.
Articolo 4)
PATRIMONIO
4.1
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
*Inizialmente dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di Atto
Costitutivo, cui il
presente Statuto è allegato come sua parte integrante e sostanziale;
*quindi dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi
titolo,
anche per eredità, legati, elargizioni e contributi versati da persone
fisiche e/o da Enti
pubblici o privati, che abbiano desiderio di partecipare al potenziamento della
benefica
istituzione secondo le modalità e sotto le condizioni prescritte dalle
leggi in materia;
4.2 Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro
della Fondazione nel modo più opportuno e conveniente i beni mobili ed immobili
che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.
4.3 I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio ed
ogni eventuale contributo o elargizione
di sostenitori destinati direttamente agli scopi sopra precisati saranno devoluti
per perseguire
gli scopi della Fondazione nell’esercizio corrente o negli esercizi successivi.
Articolo 5) MEZZI FINANZIARI
5.1 La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
. rendite patrimoniali;
. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che
private;
. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il
patrimoni;
. rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
5.2 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
5.3 E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e
avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della
Fondazione salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel
rispetto dell'art. 10, 6 comma del D.lgs. 4.12.1997 n.460.
*
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da 10 membri,
di cui almeno da due a tre scelti tra persone aventi specifiche competenze mediche
e/o scientifiche.
* I componenti il Consiglio di Amministrazione non avranno
diritto ad alcun compenso per
l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate
da loro sostenute per
ragioni dell’Ufficio.
Articolo 9)
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
9.1
La Fondazione può essere assistita da un Comitato Tecnico Scientifico
con funzioni
consultive.
9.2 Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero variabile
da due a
venti Membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono
distinti nei
campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione. I nominati,
previa accettazione,
resteranno in carica per 4 anni salvo dimissioni o revoca e possono essere
rieletti.
9.3 Il Comitato è presieduto dal Presidente della
Fondazione o da un Consigliere di
Amministrazione a ciò delegato.
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Segreteria
Comitato Tecnico Scientifico - Università
degli Studi di Padova, Clinica Chirurgica I
Via Giustiniani, 2 – 35128 Padova Italy -Tel. (+39) 049/8211240 Fax.(+39) 049/663395 email: fondazioneberlucchi@libero.it |
| Sede Amministrativa: 25121 Brescia - Via Trieste, 25/b -Tel. (+39) 030/46009
Fax (+39)030/2404053 email: fondazioneberlucchi.bs@virgilio.it Codice Fiscale 98091770176 |